Art. 38 · Liquidazione della scorta stabilizzatrice
Accordo

Art. 38

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Liquidazione della scorta stabilizzatrice

In vigore dal 5 ago 1988
Liquidazione della scorta stabilizzatrice 1. Se il presente accordo deve essere sostituito da un nuovo accordo contenente disposizioni relative alla scorta stabilizzatrice, il Consiglio prende le misure necessarie perché la scorta stabilizzatrice possa continuare a funzionare. 2. Se il presente accordo viene a scadenza senza essere stato sostituito da un nuovo accordo contenente disposizioni relative alla scorta stabilizzatrice, si applicano le seguenti disposizioni: (a) non vengono conclusi nuovi contratti per l'acquisto del cacao destinato alla scorta stabilizzatrice. Il direttore della scorta stabilizzatrice, tenendo conto delle condizioni correnti del mercato, smaltisce la scorta conformemente alle norme stabilite dal Consiglio, con votazione speciale, all'atto dell'entrata in vigore del presente accordo, salvo che prima della scadenza del presente accordo il Consiglio sottoponga a revisione queste norme con votazione speciale. Il direttore della scorta stabilizzatrice conserva il diritto di vendere il cacao in qualsiasi momento nel corso della liquidazione per coprire le spese che ne derivano; (b) il ricavato della vendita e le somme che figurano ancora nel conto della scorta stabilizzatrice servono a pagare, secondo il seguente ordine di precedenza: i)le spese di liquidazione ii) qualsiasi debito insoluto, maggiorato degli interessi,contratto dall'Organizzazione o a suo nome per la la scorta stabilizzatrice (c) l'importo eventualmente rimanente una volta effettuati i pagamenti di cui alla lettera (b) viene diviso in parti attribuibili agli accordi del 1972 e 1975, all' accordo del 1980 ed al presente accordo, proporzionalmente ai contributi o prelievi riscossi conformemente al relativo accordo: i) i fondi collettivamente attribuibili agli accordi del 1972 e 1975 vengono pagati ai membri esportatori interessati proporzionalmente ai contributi riscossi sulle loro esportazioni; ii) i fondi attribuitibili all'accordo del 1980 ed al presente accordo vengono divisi in fondi riscossi sulle esportazioni e fondi riscossi sulle importazioni. I fondi riscossi sulle esportazioni vengono distribuiti tra i membri esportatori interessati, proporzionalmente ai contributi o prelievi riscossi sulle loro esportazioni. I fondi riscossi sulle importazioni vengono distribuiti tra i membri importatori interessati secondo le importazioni sulle quali è stato riscosso il contributo il prelievo. La distribuzione della parte così calcolata degli Stati membri della Comunità Economica Europea viene stabilita da loro secondo i criteri definiti da questi paesi. 3. (a) Il cacao rimanente nella scorta stabilizzatrice al momento della liquidazione viene venduto conformemente alle regole stabilite dal Consiglio prima del termine del presente accordo. Queste regole devono assicurare un'ordinata effettuazione della liquidazione in un periodo di tempo sufficiente. Le regole devono prevedere un'adeguata e regolare supervisione, durante il periodo della liquidazione, delle vendite della scorta stabilizzatrice da parte del Consiglio o di qualunque gruppo ad hoc istituito dal Consiglio a questo scopo. (b) Se, al termine del presente accordo, il Consiglio non è stato in grado di giungere ad una decisione sulle regole di cui alla lettera (a) e/o sulla durata del periodo di liquidazione, la scorta stabilizzatrice di cacao viene venduta al miglior prezzo possibile tenendo conto delle condizioni correnti di mercato e le normali pratiche del commercio di cacao, senza disturbare il normale andamento del mercato del cacao, puntando ciònondimeno alla realizzazione della liquidazione in un periodo non superiore ai tre anni, a meno che non si debba liquidare una quantità superiore a 150.000 tonnellate, nel qual caso tale periodo viene esteso a quattro anni e mezzo, fatte salve eventuali modificazioni decise dal Consiglio nel corso della liquidazione.
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