Art. 37 · Vendite della scorta stabilizzatrice
Accordo

Art. 37

37 / 77

Vendite della scorta stabilizzatrice

In vigore dal 5 ago 1988
Vendite della scorta stabilizzatrice 1. Quando il prezzo indicativo è inferiore al prezzo possibile di vendita, il direttore della scorta stabilizzatrice vende cacao nella misura in cui è necessario rinnovare il cacao che già si trova nella scorta, per preservarne la qualità a meno che il Consiglio decida diversamente con votazione speciale. Il direttore della scorta stabilizzatrice presenta al Consiglio, per approvazione, il programma di rinnovo. 2. Quando il prezzo indicativo è pari o superiore al prezzo possibile di vendita, ma inferiore al prezzo superiore d'intervento, il direttore della scorta stabilizzatrice vende cacao in difesa del prezzo superiore d'intervento, a meno che le vendite siano state sospese conformemente alle disposizioni del paragrafo 8, . 3. Quando il prezzo indicativo è pari o superiore al prezzo superiore d'intervento, il direttore della scorta stabilizzatrice, soggetto alle disposizioni del paragrafo 4, , vende i quantitativi di cacao necessari per far scendere il prezzo indicativo al di sotto del prezzo superiore d'intervento, a meno che le vendite siano state sospese conformemente alle disposizioni del paragrafo 8, . 4. Il direttore della a scorta stabilizzatrice vende il cacao ai prezzi correnti di mercato conformemente alle norme stabilite dal Consiglio. Tali norme tengono conto delle pratiche del commercio. 5. Quando effettua le vendite, il direttore della scorta stabilizzatrice vende attraverso i normali circuiti commerciali imprese e organizzazioni dei paesi membri, ma sopratutto dei paesi membri importatori, che esercitano il commercio o effettuano la trasformazione del cacao.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1988-07-19;313#art-a-37