Art. 35 · Impiego dei fondi eccedenti della scorta stabilizzatrice
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Art. 35

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Impiego dei fondi eccedenti della scorta stabilizzatrice

In vigore dal 5 ago 1988
Impiego dei fondi eccedenti della scorta stabilizzatrice 1. I fondi della scorta stabilizzatrice temporaneamente eccedenti l'importo richiesto per il finanziamento delle operazioni possono essere depositati adeguamente nei paesi membri importatori ed esportatori, conformemente alle norme stabilite dal Consiglio. 2. Queste norme tengono conto in particolare della liquidità necessaria al funzionamento integrale della scorta stabilizzatrice e dell'interesse di preservare il valore reale dei fondi.
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urn:nir:stato:legge:1988-07-19;313#art-a-35