Art. 32 · Prelievi per il finanziamento della scorta stabilizzatrice
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Art. 32

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Prelievi per il finanziamento della scorta stabilizzatrice

In vigore dal 5 ago 1988
Prelievi per il finanziamento della scorta stabilizzatrice 1. Il prelievo imposto sul cacao all'atto della prima esportazione oppure della prima importazione da parte di un membro è di 45 dollari statunitensi per tonnellata di cacao in grani e viene fissato in proporzione per i prodotti derivati dal cacao conformemente ai coefficienti di conversione descritti all' o a successiva decisione del Consiglio raggiunta con votazione speciale. In ogni caso il prelievo viene imposto un'unica volta. A questo effetto il cacao che un non membro importa da un membro viene considerato originario di quest'ultimo, a meno che non venga provato che il cacao in questione è originario di un membro. 2. Il Consiglio riesamina ogni anno il prelievo per la scorta stabilizzatrice e, tenendo conto delle risorse e degli impegni finanziari dell'Organizzazione per quanto riguarda la scorta stabilizzatrice, può, con votazione speciale, fissare una diversa aliquota di prelievo o decidere di sospendere il prelievo stesso. 3. I certificati di prelievo vengono rilasciati dal Consiglio in base alle norme da esso stabilite. Queste norme tengono conto degli interessi del commercio del cacao e disciplinano in particolare l'eventuale ricorso ad agenti ed il versamento del prelievo entro un dato termine. 4. I prelievi riscossi conformemente alle disposizioni del presente articolo sono pagabili in valuta liberamente convertibile e non sono soggetti al controllo dei cambi. 5. Il presente articolo lascia salvo il diritto degli acquirenti e dei venditori di fissare di comune accordo le condizioni di pagamento delle forniture di cacao.
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