Accordo
Art. 29
29 / 77Cacao fine ("fine o "flavour)
In vigore dal 5 ago 1988
Cacao fine ("fine o "flavour)
1. Nonostante l', le disposizioni del presente accordo relative ai contributi destinati al finanziamento della scorta stabilizzatrice non si applicano al cacao fine ("fine o "flavour) dei membri esportatori elencati nell'allegato C, paragrafo 1, la cui produzione consiste esclusivamente in cacao fine ("fine o "flavour).
2. Il paragrafo 1 del presente articolo si applica anche nei confronti dei membri esportatori elencati nell'allegato C, paragrafo 2, la cui produzione consiste parzialmente in cacao fine ("fine o "flavour), sino a concorrenza della percentuale della produzione indicata nell'allegato C, paragrafo 2. Le disposizioni del presente accordo relative ai contributi destinati al finanziamento della scorta stabilizzatrice e le altre limitazioni in esso previste si applicano alla percentuale residua.
3. Il Consiglio può, con votazione speciale, sottoporre a revisione l'allegato C.
4. Qualora constati che la produzione o le esportazioni dei paesi elencati nell'allegato C sono fortemente aumentate, il Consiglio attua i provvedimenti necessari affinché le disposizioni del presente accordo non vengano applicate abusivamente oppure ignorate di proposito.
5. Ogni membro si impegna ad esigere la presentazione di un documento di controllo approvato dal Consiglio prima di autorizzare l'esportazione di cacao fine ("fine o "flavour) dal proprio territorio. Ogni membro s'impegna ad esigere la presentazione di un documento di controllo approvato dal Consiglio prima di autorizzare l'importazione di cacao fine ("fine o "flavour) nel proprio territorio. Il Consiglio può, con votazione speciale, sospendere l'applicazione di tutte o di parte delle disposizioni del presente paragrafo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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