Art. 27 · Prezzi
Accordo

Art. 27

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Prezzi

In vigore dal 5 ago 1988
Prezzi A. Struttura dei prezzi 1. Agli effetti del presente accordo, vengono fissati i seguenti prezzi: (a) un prezzo superiore di intervento di 2270 DSP per tonnellata; (b) un prezzo di vendita possibile di 2215 DSP per tonnellata; (c) un prezzo medio di 1935 DSP per tonnellata; (d) un prezzo di acquisto possibile di 1655 DSP per tonnellata; (e) un prezzo inferiore di intervento di 1600 SDR per tonnellata. B. Revisione annuale e formula di ricorso 2. Ogni anno cacao il Consiglio rivede, nel periodo più vicino possibile alla fine dell'anno cacao, i prezzi indicati al paragrafo 1 del presente articolo. Nll'effettuare tale revisione il Consiglio prende in considerazione, secondo il caso, la tendenza dei prezzi del cacao, del consumo, della produzione e delle scorte di cacao, l'influenza dell'evoluzione della situazione economica o monetaria mondiale, la posizione finanziaria della scorta stabilizzatrice, il volume delle operazioni nette della scorta stabilizzatrice, le disposizioni pertinenti della risoluzione UNCTAD 93 (IV) relativa al programma integrato per i prodotti di base nonché ogni altro fattore che possa influire sulla realizzazione degli obiettivi definiti nel presente accordo. Il direttore esecutivo fornisce i dati necessari al Consiglio per l'esame degli elementi sopra indicati. 3. Il Consiglio può, con votazione speciale, rivedere i prezzi indicati al paragrafo 1 del presente articolo. 4. Se, dopo dieci giorni dall'inizio della sessione, il Consiglio non è in grado di stabilire la necessità di e/o i limiti della revisione dei prezzi e se, al momento della revisione, la media dei prezzi indicativi negli ultimi due mesi è stata superiore al prezzo superiore di intervento o inferiore al prezzo inferiore di intervento, mentre: (a) la media dei prezzi indicativi dei dodici mesi precedenti è stata superiore al prezzo superiore di intervento, o inferiore al prezzo inferiore di intervento, e (b) le transazioni della scorta stabilizzatrice e/o le misure supplementari indicate agli non sono state sospese durante i dodici mesi precedenti, fatta salva la sospensione realizzata secondo il paragrafo 7 o il paragrafo 8 del presente articolo, i prezzi indicati al paragrafo 1 del presente articolo vengono opportunamente modificati verso l'alto o verso il basso, per inserire la media dei prezzi indicativi sui precedenti dodici mesi con un margine di 55 DSP per tonnellata, nella serie modificata dei prezzi superiori /prezzi inferiori di intervento, tranne se ciò dovesse implicare una revisione di più di 115 DSP per tonnellate, nel qual caso la revisione è di 115 DSP per tonnellate. Tale revisione, se è necessario, entra in vigore immediatamente. 5. Nel caso la media dei prezzi indicativi durante i due mesi indicati al paragrafo 4 del presente articolo risulta inferiore al prezzo superiore di intervento o superiore al prezzo inferiore di intervento, i prezzi indicati al paragrafo 1 del presente articolo non vengono modificati. 6. Le disposizioni dell' non sono applicabili alla revisione dei prezzi effettuata a norma del presente articolo. C. Revisione speciale e modificazione dei prezzi. 7. Ogniqualvolta gli acquisti netti di 75.000 tonnellate per la scorta stabilizzatrice sono avvenuti durante un periodo qualsiasi non superiore a sei mesi consecutivi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo o, nel caso in cui i prezzi siano stati sottoposti a revisione, a decorrere dalla data della loro ultima revisione, gli acquisti per la scorta stabilizzatrice vengono sospesi ed il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria nel termine di venti giorni lavorativi. Salvo che il Consiglio decida altrimenti con votazione speciale, o se dopo cinque giorni lavorativi non è stata raggiunta una decisione ed il prezzo indicativo è al di sotto del prezzo inferiore di intervento, i prezzi indicati al paragrafo 1 del presente articolo vengono ridotti di 115 DSP per tonnellata e gli acquisti per le scorte stabilizzatrice possono essere rintrodotti. 8. Ogniqualvolta le vendite nette di 75.000 tonnellate della scorta stabilizzatrice sono avvenute durante un periodo qualsiasi non superiore ai sei mesi consecutivi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo o, nel caso in cui i prezzi siano stati sottoposti a revisione, a decorrere dalla data della loro ultima revisione, le vendite della scorta stabilizzatrice vengono sospese ed il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria nel termine di venti giorni lavorativi. Salvo che il Consiglio decida altrimenti con votazione speciale, o se dopo cinque giorni lavorativi non è stata raggiunta una decisione ed il prezzo indicativo è superiore al prezzo superiore di intervento, i prezzi indicati al paragrafo 1 del presente articolo vengono aumentati di 115 DSP per tonnellata e le vendite della scorta stabilizzatrice possono essere rintrodotte. 9. Se una revisione o delle revisioni vengono decise in base alle disposizioni del paragrafo 7 o del paragrafo 8 del presente articolo, la revisione indicata al paragrafo 4 del presente articolo non viene applicata; tuttavia una sessione straordinaria del Consiglio viene convocata dopo dodici mesi a decorrere dalla data dell'ultima revisione, per rivedere i prezzi indicati al paragrafo 1 del presente articolo. Durante tale revisione sono applicabili i paragrafi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo. 10. Le disposizioni dell' non sono applicabili alla revisione dei prezzi effettuata a norma del presente articolo.
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