Accordo
Art. 26
26 / 77Prezzo giornaliero e prezzo indicativo
In vigore dal 5 ago 1988
Prezzo giornaliero e prezzo indicativo
1. Agli effetti del presente accordo, il prezzo del cacao in grani viene determinato in relazione ad un prezzo giornaliero e ad un prezzo indicativo, espressi entrambi per tonnellata nei Diritti Speciali di Prelievo (DSP).
2. Il prezzo giornaliero, soggetto al paragrafo 4 del presente articolo, è dato dalla media calcolata giornalmente delle quotazioni del cacao in grani sul mercato a termine, registrate nei tre mesi attivi più vicini alla borsa del cacao di Londra e alla borsa del caffè, zucchero e cacao di New York al momento della chiusura di Londra. Le quotazioni di Londra vengono convertite in dollari statunitensi per tonnellata, al tasso di cambio giornaliero a sei mesi stabilito a Londra alla chiusura. La media delle quotazioni di Londra e di New York espresse in dollari statunitensi viene convertita nel suo equivalente DSP al tasso di cambio ufficiale più appropriato dollaro statunitens/DSP stabilito dal Fondo Monetario Internazionale. Il Consiglio decide quale procedimento di calcolo debba applicarsi qualora siano disponibili soltanto le quotazioni su uno dei due mercati del cacao o se la borsa di Londra è chiusa. Il passaggio al successivo periodo di tre mesi viene effettuato il 15 del mese che precede immediatamente il mese attivo più vicino in cui scadono i contratti.
3. Il prezzo indicativo è dato dalla media dei prezzi giornalieri, calcolati su un periodo di dieci giorni di borsa consecutivi. Quando nel presente accordo si parla di prezzo indicativo pari, inferiore o superiore ad una cifra qualsiasi, devesi intendere che la media dei prezzi giornalieri dei dieci giorni di borsa consecutivi precedenti è stata pari, inferiore o superiore a questa cifra.
4. IL Consiglio può decidere, con votazione speciale, di applicare per la determinazione del prezzo giornaliero e del prezzo indicativo qualsiasi altro procedimento di calcolo da esso ritenuto più soddisfacente di quelli indicati nel presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1988-07-19;313#art-a-26