Art. 25 · Verfica e pubblicazione dei conti
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Art. 25

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Verfica e pubblicazione dei conti

In vigore dal 5 ago 1988
Verfica e pubblicazione dei conti 1. Entro il più breve termine, e comunque non oltre sei mesi dopo la chiusura di ciascun esercizio finanziario, si procede alla verifica dell'estratto conto dell'Organizzazione per l'esercizio e del consuntivo di chiusra di detto esercizio, per ciascuno dei conti di cui all', paragrafo 1. La verifica viene effettuata da un revisore di conti indipendente di provata competenza, in collaborazione con due revisori qualificati dei governi membri, di cui uno rappresenta i membri esportatori e l'altro i membri importatori e che sono eletti dal Consiglio per ciascun esercizio. I revisori dei governi membri non sono retribuiti dall'Organizzazione per i loro servizi professionali. Tuttavia le spese di viaggio e di trasferta possono essere rimborsate dall'Organizzazione secondo i termini e le condizioni previsti dal Consiglio. 2. Le condizioni di assunzione del revisore dei conti indipendente e di provata competenza, nonché gli intendimenti e gli scopi della verifica, vengono definiti nel regolamento finanziario dell'Organizzazione. L'estratto conto ed il consuntivo verificati dall'Organizzazione vengono sottoposti al Consiglio per approvazione nella sessione ordinaria successiva. 3. Viene pubblicato un sommario dei conti e del bilancio consuntivo così verificato.
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