Art. 16 · Elezione del comitato esecutivo
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Art. 16

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Elezione del comitato esecutivo

In vigore dal 5 ago 1988
Elezione del comitato esecutivo 1. I membri esportatori e i membri importatori del comitato esecutivo sono eletti in seno al Consiglio rispettivamente dai membri esportatori e dai membri importatori. L'elezione in ogni categoria avviene secondo le disposizioni dei paragrafi 2 e 3. 2. Ogni membro fa convergere su un unico candidato tutti i voti di cui dispone a norma dell'. Un membro può dare ad un altro candidato i voti di cui è autorizzato a disporre a norma dell', paragrafo 2. 3. Vengono eletti i candidati che ottengono il maggior numero di suffragi.
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urn:nir:stato:legge:1988-07-19;313#art-a-16