Art. 14 · Ammissione di osservatori
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Art. 14

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Ammissione di osservatori

In vigore dal 5 ago 1988
Ammissione di osservatori 1. Il Consiglio può invitare qualsiasi Stato non membro ad assistere alle sue riunioni in qualità di osservatore. 2. Il Consiglio può anche invitare ad assistere alle sue riunioni in qualità di osservatore una qualsiasi delle organizzazioni di cui all'.
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