Art. 13 · Cooperazione con altre organizzazioni
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Art. 13

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Cooperazione con altre organizzazioni

In vigore dal 5 ago 1988
Cooperazione con altre organizzazioni 1. Il Consiglio prende gli opportuni provvedimenti per procedere a consultazioni o per cooperare con l'Organizzazione delle Nazioni Unite ed i suoi organi, in particolare con la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sullo sviluppo e con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, con le altre istituzioni specializzate delle Nazioni Unite e con le organizzazioni intergovernative appropriate. 2. In considerazione del ruolo particolare assegnato alla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sullo sviluppo nel commercio internazionale dei prodotti di base, il Consiglio tiene questa organizzazione adeguatamente informata sulle sue attività e sui suoi programmi di lavoro. 3. Il Consiglio può prendere tutte le misure necessarie per mantenere proficui contatti con le organizzazioni internazionali dei produttori, dei commercianti e dei fabbricanti di cacao.
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urn:nir:stato:legge:1988-07-19;313#art-a-13