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Art. 11
11 / 77Procedura di votazione del Consiglio
In vigore dal 5 ago 1988
Procedura di votazione del Consiglio
1. Per la votazione ciascun membro dispone del numero di voti che detiene; nessun membro può dividere i suoi voti. Un membro non è tuttavia tenuto ad esprimere nello stesso senso dei propri i voti di cui è autorizzato a disporre in virtù del paragrafo 2.
2. Con notifica scritta al presidente del Consiglio ogni membro esportatore può autorirzzare un altro membro esportatore, ed ogni membro importatore può autorizzare un altro membro importatore, a rappresentare i suoi interessi e a disporre dei suoi voti nelle riunioni del Consiglio; in questo caso non si applica la limitazione di cui all', paragrafo 4.
3. Un membro autorizzato da un altro membro a disporre dei voti che quest'ultimo detiene a norma dell' utilizza detti voti conformemente alle istruzioni previste da tale membro.
4. I membri esportatori che producono unicamente cacao fine ("fine oppure "flavour) non prendono parte alla votazione sulle questioni riguardanti la gestione ed il funzionamento della scorta stabilizzatrice.
Storico versioni
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