Art. 7
Accordo

Art. 7

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In vigore dal 29 lug 1988
. 1. Le Autorità competenti delle Parti contraenti rilasciano reciprocamente senza limitazioni e fuori del quantitativo stabilito all' paragrafo 3 autorizzazioni per i trasporti sottoindicati: a) beni mobili, in caso di trasloco; b) salme anche se sottoposte ad imbalsamazione od incenerimento; c) materiali ed oggetti destinati a fiere ed esposizioni; d) autoveicoli, motociclette, biciclette, animali ed ogni altro mezzo ed attrezzatura destinati a manifestazioni sportive e di spettacolo; e) strumenti musicali, decorazioni ed accessori teatrali, attrezzature e materiale destinato a registrazioni radiofoniche, riprese cinematografiche, televisive, nonché manifestazioni teatrali; f) effetti postali; g) autoveicoli danneggiati. 2. Le eccezioni previste alle lettere c), d), e) al paragrafo 1 del presente articolo sono valide soltanto nel caso in cui la merce trasportata debba essere reimportata nel Paese di immatricolazione del veicolo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1988-07-08;293#art-a-7