Art. 5
Accordo

Art. 5

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In vigore dal 29 lug 1988
. 1. I trasporti di merci tra i due Paesi o in transito attraverso il loro territorio vengono effettuati per mezzo di autocarri con o senza rimorchio e trattori stradali con semirimorchio sulla base delle autorizzazioni rilasciate dalle Autorità competenti delle Parti contraenti. 2. Per ogni autotrasporto di merci deve essere rilasciata una autorizzazione valida per un viaggio di andata e ritorno. 3. Le Autorità competenti delle Parti contraenti si scambieranno annualmente il quantitativo concordato di moduli di autorizzazione per il trasporto di merci. I moduli dovranno essere muniti del timbro e della firma dell'Autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione. 4. Le autorizzazioni necessarie per gli automezzi italiani che circolano sul territorio sovietivo vengono rilasciate dall'Autorità competente italiana su moduli pervenuti dall'Autorità competente sovietica nel limite dei contingenti fissati di comune accordo dagli Organi competenti dei due Paesi. 5. Le autorizzazioni necessarie per gli automezzi sovietici che circolano sul territorio italiano vengono rilasciate dall'Autorità competente sovietica su moduli pervenuti dall'Autorità competente italiana nel limite dei contingenti fissati di comune accordo dagli Organi competenti dei due Paesi.
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