Accordo
Art. 22
22 / 23In vigore dal 29 lug 1988
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Nessuna disposizione del presente Accordo pregiudicherà la realizzazione di accordi e trattati bilaterali e multilaterali conclusi dalle due Parti contraenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1988-07-08;293#art-a-22