Art. 22
Accordo

Art. 22

22 / 23
In vigore dal 29 lug 1988
. Nessuna disposizione del presente Accordo pregiudicherà la realizzazione di accordi e trattati bilaterali e multilaterali conclusi dalle due Parti contraenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1988-07-08;293#art-a-22