Art. 21
Accordo

Art. 21

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In vigore dal 29 lug 1988
. Gli Organi competenti delle Parti contraenti si manterranno in contatto e si incontreranno periodicamente per l'esame dei problemi connessi all'attuazione del presente Accordo.
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urn:nir:stato:legge:1988-07-08;293#art-a-21