Art. 20
Accordo

Art. 20

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In vigore dal 29 lug 1988
. Nel caso di violazione di una disposizione del presente Accordo avvenuta sul territorio di una delle Parti contraenti, l'Autorità competente del Paese d'immatricolazione dei veicoli, su richiesta dell'Autorità competente dell'altra Parte contraente, adotterà tutte le misure e le sanzioni necessarie ad assicurare il rispetto del presente Accordo. Delle misure adottate, l'Autorità competente informerà l'Autorità competente dell'altro Paese.
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