Art. 14
Accordo

Art. 14

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In vigore dal 29 lug 1988
. I trasferimenti valutari determinati dai trasporti effettuati in virtù del presente Accordo sono regolati dagli Accordi di pagamento in vigore tra i due Paesi al momento dei rispettivi pagamenti. In mancanza di tali Accordi di pagamento i suddetti trasferimenti saranno effettuati in valuta convertibile liberamente trasferibile in ambedue i Paesi al tasso ufficiale di cambio vigente al momento del pagamento. Le relative somme verranno liberamente trasferite e non verranno sottoposte a nessun tipo di imposizione o a qualsiasi limitazione.
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