Accordo
Art. 14
14 / 23In vigore dal 29 lug 1988
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I trasferimenti valutari determinati dai trasporti effettuati in virtù del presente Accordo sono regolati dagli Accordi di pagamento in vigore tra i due Paesi al momento dei rispettivi pagamenti.
In mancanza di tali Accordi di pagamento i suddetti trasferimenti saranno effettuati in valuta convertibile liberamente trasferibile in ambedue i Paesi al tasso ufficiale di cambio vigente al momento del pagamento.
Le relative somme verranno liberamente trasferite e non verranno sottoposte a nessun tipo di imposizione o a qualsiasi limitazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1988-07-08;293#art-a-14