Accordo
Art. 12
12 / 23In vigore dal 29 lug 1988
.
1. Il conducente del veicolo deve essere munito di patente di guida nazionale o internazionale e dei documenti nazionali di immatricolazione del mezzo di trasporto.
2. Le patenti di guida nazionali o internazionali devono essere conformi al modello adottato dalla Convenzione internazionale sulla circolazione stradale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1988-07-08;293#art-a-12