Art. 12
Accordo

Art. 12

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In vigore dal 29 lug 1988
. 1. Il conducente del veicolo deve essere munito di patente di guida nazionale o internazionale e dei documenti nazionali di immatricolazione del mezzo di trasporto. 2. Le patenti di guida nazionali o internazionali devono essere conformi al modello adottato dalla Convenzione internazionale sulla circolazione stradale.
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