Accordo
Art. 11
11 / 23In vigore dal 29 lug 1988
.
Il trasportatore non è autorizzato ad effettuare trasporti di passeggeri o di merci tra due punti situati nel territorio dell'altra Parte contraente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1988-07-08;293#art-a-11