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Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della
LEGGE · n. 293
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della
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26 articoli
Accordo
Art. 1
ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELL'UNIONE DELLE REPUBBLIC
Art. 2
Articolo 2. 1. I servizi regolari di viaggiatori per mezzo di autobus verranno istituiti p
Art. 3
Articolo 3. 1. Per l'effettuazione di trasporti occasionali di viaggiatori per mezzo autob
Art. 4
Articolo 4. 1. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 dell'articolo 3 non è richiesta per
Art. 5
Articolo 5. 1. I trasporti di merci tra i due Paesi o in transito attraverso il loro terri
Art. 6
Articolo 6. Le autorizzazioni di cui al precedente articolo 5 sono di due specie: a) autor
Art. 7
Articolo 7. 1. Le Autorità competenti delle Parti contraenti rilasciano reciprocamente sen
Art. 8
Articolo 8. 1. Nel caso in cui le dimensioni o il peso del veicolo con o senza carico supe
Art. 9
Articolo 9. I trasporti di merci previsti dal presente Accordo dovranno essere effettuati
Art. 10
Articolo 10. 1. I trasporti internazionali previsti dal presente Accordo possono essere ef
Art. 11
Articolo 11. Il trasportatore non è autorizzato ad effettuare trasporti di passeggeri o di
Art. 12
Articolo 12. 1. Il conducente del veicolo deve essere munito di patente di guida nazionale
Art. 13
Articolo 13. Nell'effettuazione dei trasporti internazionali sulla base del presente Accor
Art. 14
Articolo 14. I trasferimenti valutari determinati dai trasporti effettuati in virtù del pr
Art. 15
Articolo 15. I trasporti internazionali previsti dal presente Accordo vengono consentiti a
Art. 16
Articolo 16. 1. In occasione dell'effettuazione di trasporti sulla base del presente Accor
Art. 17
Articolo 17. Le questioni ivi comprese quelle doganali, sanitarie e di frontiera, che non
Art. 18
Articolo 18. 1. Per il controllo doganale, sanitario e di frontiera saranno applicate le d
Art. 19
Articolo 19. Le Parti contraenti risolveranno tutte le controversie concernenti l'interpre
Art. 20
Articolo 20. Nel caso di violazione di una disposizione del presente Accordo avvenuta sul
Art. 21
Articolo 21. Gli Organi competenti delle Parti contraenti si manterranno in contatto e si
Art. 22
Articolo 22. Nessuna disposizione del presente Accordo pregiudicherà la realizzazione di a
Art. 23
Articolo 23. 1. Il presente Accordo entrerà in vigore 15 giorni dopo che le Parti contraen