Art. 20 · DEPOSITARIO
Convenzione

Art. 20

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DEPOSITARIO

In vigore dal 22 lug 1988
DEPOSITARIO 1. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite assume le funzioni di depositario sia della presente Convenzione che dei suoi protocolli. 2. Il depositario informa le Parti in particolare: a) Della firma della presente Convenzione e di ogni protocollo, così come del deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione e di adesione, conformemente agli ; b) Della data di entrata in vigore della Convenzione e di ogni protocollo conformemente all'; c) Delle notifiche di denuncia eseguite conformemente all'; d) Degli emendamenti adottati relativamente alla Convenzione e ad ogni protocollo, dell'accettazione di questi emendamenti dalle Parti e della loro data di entrata in vigore conformemente all'; e) Di tutte le comunicazioni relative all'adozione o all'approvazione di annessi e ai loro emendamenti conformemente all'; f) Della notifica da parte delle organizzazioni di integrazione economica regionale della estensione delle loro competenze nei campi regolati dalla presente Convenzione e da ogni protocollo e di ogni modifica ad essi relativa; g) Delle dichiarazioni previste all' 1.
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urn:nir:stato:legge:1988-07-04;277#art-c-20