Convenzione
Art. 17
17 / 21ENTRATA IN VIGORE
In vigore dal 22 lug 1988
ENTRATA IN VIGORE
1. La presente Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del ventesimo strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione.
2. A meno che il testo del protocollo non disponga altrimenti, ogni protocollo entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito dell'undicesimo strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione del suddetto protocollo o di adesione al suddetto protocollo.
3. Per ciascuna delle Parti che ratifica, accetta o approva la presente Convenzione o vi aderisce, dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica, d'approvazone o di adesione, la Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito, dello strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o di adesione, di detta parte.
Ogni protocollo, salvo disposizione contraria dello stesso, entrerà in vigore per la Parte che ratifichi, accetti o approvi il suddetto protocollo o vi aderisca dopo che esso sarà entrato in vigore conformemente al precedente paragrafo 2, il novantesimo giorno dopo la data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione della suddetta parte o alla data in cui la Convenzione entrerà in vigore per la suddetta Parte, secondo l'ultima tra queste due date.
5. Ai fini dei paragrafi 1 e 2 di cui sopra, nessuno degli strumen ti depositati da una organizzazione di integrazione economica regionale contemplata all' deve essere considerato come uno strumento che viene ad aggiungersi agli strumenti già depositati dagli stati membri della suddetta organizzazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1988-07-04;277#art-c-17