Convenzione
Art. 11
11 / 21COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE
In vigore dal 22 lug 1988
COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE
1. In caso di una controversia fra le parti concernente l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione, le parti in causa ricercano una soluzione negoziale.
2. Se le parti in causa non possono pervenire a un accordo per via negoziale, esse possono congiuntamente fare appello ai buoni uffici di una terza parte e domandarne la mediazione.
3. Allorchè ratifica, accetta, approva la presente convenzione o vi aderisce, ogni Stato o organizzazione di integrazione economica regionale può dichiarare per iscritto al Depositario che, nel caso di controversie che non sono state composte in conformità ai paragrafi 1 o 2 di cui sopra accetta di considerare obbligatori l'uno o l'altro o entrambi i seguenti tipi di composizione:
a) Arbitrato conformemente alla procedura che sarà adottata dalla Conferenza delle Parti nella sua prima sessione ordinaria;
b) Presentazione della controversia alla Corte internazionale di giustizia.
4. Se le Parti non hanno, conformemente al paragrafo 3 di cui sopra, accettato la stessa procedura o una procedura, la controversia sottoposta a conciliazione conformemente al paragrafo 5, a meno che le Parti non convengano altrimenti.
5. Su richiesta di una delle parti alla controversia è istituita una commissione di conciliazione. La commissione è composta da un numero di membri designati in parti eguali da ciascuna delle parti in causa, mentre il presidente è scelto di comune accordo dai membri così designati. La commissione emette una sentenza senza appello, avente valore di raccomandazione e le Parti la esaminano in buona fede.
6. Le disposizioni, oggetto del presente articolo, si applicano a ogni protocollo, salvo disposizione contrarie del protocollo in questione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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