Art. 1
1 / 3In vigore dal 25 giu 1988
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo di reciprocità tra l'Italia e l'Australia in materia di assistenza sanitaria, firmato a Roma il 9 gennaio 1986.
Storico versioni
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