Accordo›Parte III
Art. 9
9 / 24Prestazioni italiane in prorata .
In vigore dal 25 giu 1988
.
(Prestazioni italiane in prorata).
1. La quota parte di una prestazione dovuta ad una persona in virtù dell' sarà calcolata nel modo seguente:
a) la prestazione teorica cui tale persona avrebbe diritto sarà determinata come se il periodo di contribuzione accreditata in Italia ed il periodo di residenza in Australia durante l'arco della vita lavorativa, di cui all', paragrafo 1, lettera d), compiuti fino alla data di decorrenza presunta della prestazione, fossero stati entrambi compiuti in base alle leggi di sicurezza sociale
italiane; e
b) l'ammontare della prestazione effettivamente dovuta sarà quell'ammontare che sta, rispetto all'ammontare di cui alla precedente lettera a), nello stesso rapporto esistente tra il periodo di contribuzione accreditata e il totale risultante dalla somma del periodo di contribuzione accreditata al periodo di residenza compiuto in Australia da tale persona durante l'arco della vita lavorativa.
2. Qualora il totale dei periodi, di cui al precedente paragrafo 1, lettera b), superi il periodo massimo previsto dalle leggi di sicurezza sociale italiane per il conseguimento del diritto alla prestazione più elevata, ai fini del calcolo di cui al precedente paragrafo 1 si prenderà in considerazione tale periodo massimo in luogo di detto totale dei periodi.
3. Ai fini del calcolo, ai sensi del precedente paragrafo 1, di una prestazione dovuta ad una persona, si terrà conto unicamente del salario di detta persona soggetto a contribuzione in base alle leggi di sicurezza sociale italiane.
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Prourn:nir:stato:legge:1988-06-07;225#art-a-9