Accordo›Parte III
Art. 8
8 / 24Prestazioni australiane in prorata .
In vigore dal 25 giu 1988
.
(Prestazioni australiane in prorata).
1. Qualora una prestazione australiana, ad eccezione della pensione all'orfano di entrambi i genitori, sia dovuta in virtù del presente Accordo:
a) ad una persona che si trovi fuori dall'Australia: la quota parte di tale prestazione sarà calcolata, tenuto conto dei successivi paragrafi 2 e 9, in base alla seguente formula:
A = PQ/300
laddove:
A - indica l'ammontare della prestazione dovuta;
Q - indica, fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 5, il numero, non superiore a 300, di mesi completi, più di uno, di residenza in Australia cumulati durante l'arco della vita lavorativa da detta persona;
P - rappresenta l'ammontare della prestazione australiana dovuta a tale persona se:
i) vive in Australia ed ha il titolo a tale prestazione in base alle leggi di sicurezza sociale australiane;
ii) qualsiasi importo pagato a tale persona quale integrazione italiana non è considerato come reddito nella determinazione di
detto ammontare; e
iii) l'ammontare della prestazione italiana considerata come reddito ai fini suddetti è calcolato nel modo seguente:
Y = Q/300 x I
laddove:
Y - rappresenta l'ammontare della prestazione italiana da prendere in considerazione;
Q - rappresenta lo stesso valore indicato precedentemente in questa lettera a); e
I - rappresenta l'ammontare della prestazione italiana dovuta a detta persona al netto della integrazione italiana;
b) ad una persona che si trovi in Australia: la quota parte di tale prestazione sarà calcolata, tenuto conto del successivo paragrafo 6, non prendendo in considerazione nella valutazione del reddito la prestazione italiana, inclusa la eventuale integrazione italiana cui tale persona abbia diritto, e deducendo l'ammontare di detta prestazione italiana comprensiva dell'integrazione, dall'ammontare della prestazione australiana che sarebbe altrimenti dovuta a detta persona.
2. L'ammontare menzionato nel precedente paragrafo 1, lettera a), in relazione al simbolo A, non dovrà superare l'ammontare che sarebbe dovuto a tale persona, se fosse in Australia e se avesse maturato i requisiti di residenza richiesti dalle leggi di sicurezza sociale australiane.
3. Qualora l'ammontare di una prestazione, calcolato in base al paragrafo 1, lettera b), risulti inferiore all'ammontare della prestazione spetterebbe, in base al paragrafo 1, lettera a), ad una persona che si trovi fuori dell'Australia, il primo ammontare sarà maggiorato sino a concorrenza del secondo.
4. Ai fini dell'applicazione del precedente paragrafo 3, il confronto tra gli ammontari delle prestazioni calcolati in base al paragrafo 1, lettere a) e b), dovrà essere effettuato:
a) alla data del primo giorno di pagamento delle pensioni successivo alla data di presentazione della domanda per quella prestazione; e
b) alla ricorrenza annuale di quel giorno di pagamento delle pensioni, e per tutto il periodo durante il quale tale persona ha diritto alla prestazione, impiegando, come valore del simbolo Q di cui al paragrafo 1, lettera a), il numero dei mesi completi, più uno, di residenza in Australia durante l'arco della vita lavorativa di detta persona, cumulati alla data in cui il confronto viene effettuato.
5. Qualora si tratti di una persona e del suo coniuge, o di una vedova, il valore da attribuire al simbolo Q ai fini dell'applicazione del precedente paragrafo 1, lettera a), in relazione ad una domanda presentata da tale persona, o singolarmente da questa e dal coniuge, ovvero da parte di una vedova, sarà determinato in base alle disposizioni delle leggi si sicurezza sociale australiane che specificano i periodi di residenza, considerati per il calcolo delle prestazioni australiane pagabili a persone che si trovino fuori dell'Australia.
6. Ai fini del precedente paragrafo 1, lettera b), qualora:
a) l'uno o l'altro dei coniugi o entrambi abbiano diritto a ricevere una prestazione italiana; oppure
b) una persona abbia diritto a ricevere una maggiorazione della prestazione italiana, dovutagli per l'altro coniuge,
il totale delle prestazioni italiane spettanti ai coniugi dovrà essere suddiviso in parti uguali tra di essi e non dovrà essere preso in considerazione nel computo dei rispettivi redditi; l'ammontare così suddiviso dovrà essere dedotto dall'ammontare della prestazione australiana che sarebbe altrimenti dovuta a ciascuno di essi.
7. Il termine coniuge, di cui al precedente paragrafo 6), si riferisce non soltanto al coniuge de jure ma anche al coniuge de facto, nell'accezione di questo termine accolta dalle leggi di sicurezza sociale australiane.
8. Il paragrafo 1, lettera a) non sarà applicato a:
a) una persona che in base al presente Accordo matura il diritto ad una pensione di invalidità perché è diventato permanentemente incapace al lavoro, o permanentemente cieco mentre si trovava in Australia o durante un'assenza temporanea dall'Australia;
b) una vedova che in base al presente Accordo matura il diritto ad una pensione alle vedove a seguito della morte del coniuge avvenuta in Australia, o durante un'assenza temporanea dall'Australia, mentre la vedova ed il coniuge erano residenti permanenti in Australia; o
c) una persona che durante un'assenza dall'Australia che sia iniziata prima del 1 gennaio 1996;
i) matura il diritto in base al presente Accordo a ricevere una prestazione australiana;
ii) era residente in Australia, o residente, ma fisicamente assente, alla data dell'8 maggio 1985; e
iii) inizia a ricevere tale prestazione, prima del 1o gennaio 1996.
9. Una prestazione australiana che sia dovuta in base al presente Accordo ad una persona che:
a) era residente in Australia, o residente, ma fisicamente assente, alla data dell'8 maggio 1985; e
b) inizia a ricevere detta prestazione prima del 1o gennaio 1996;
sarà corrisposta, durante una assenza di tale persona dall'Australia, che inizi prima del 1o gennaio 1996, nell'ammontare calcolato secondo il paragrafo 1, lettera b), ed il paragrafo 3.
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