Accordo›Parte III
Art. 7
7 / 24Totalizzazione dei periodi di residenza e dei periodi di contribuzione .
In vigore dal 25 giu 1988
(Totalizzazione dei periodi di residenza e dei periodi di contribuzione).
1. Qualora una persona cui si applica il presente Accordo possa far valere:
a) un periodo di residenza in Australia che sia:
i) inferiore al periodo richiesto dalle leggi di sicurezza sociale australiane per aver titolo ad una prestazione australiana in base
alla residenza; e
ii) che sia pari o maggiore del periodo minimo previsto per tale
persona dalle disposizioni del successivo paragrafo 4; oppure
b) un periodo di contribuzione accreditata che sia:
i) inferiore al periodo richiesto dalle leggi di sicurezza sociale italiana per aver titolo ad una prestazione italiana in base alla
contribuzione accreditata; e
ii) che sia pari o maggiore del periodo minimo previsto per tale prestazione dalle disposizioni del successivo paragrafo 5, e possa, inoltre, far valere un periodo di residenza in Australia durante l'arco della vita lavorativa e un periodo di contribuzione accreditata in Italia, che, cumulati, siano pari o maggiori del periodo minimo richiesto per detta prestazione dalle norme incluse nell'ambito di applicazione del presente Accordo con riferimento alla Parte contraente cui spetterebbe erogare detta prestazione;
c) ai fini del riconoscimento del diritto alla prestazione australiana il periodo di contribuzione accreditata menzionato da ultimo sar considerato come periodo durante il quale tale persona era
residente in Australia; e
d) ai fini del riconoscimento del diritto alla prestazione italiana detto periodo di residenza in Australia durante l'arco della vita lavorativa sar considerato come un periodo di contribuzione accreditata in Italia.
2. Qualora una persona cui si applica il precedente paragrafo 1:
a) abbia risieduto ininterrottamente in Australia per un periodo inferiore al minimo di residenza continua necessario a tale persona per conseguire in base alle leggi di sicurezza sociale australiane, il diritto ad una prestazione australiana; e
b) possa far valere un periodo di contribuzione accreditata in due o più periodi separati che eccedano, in totale, il periodo minimo di cui alla precedente lettera a);
il totale dei periodi di contribuzione accreditata sarà considerato come un periodo continuo e, in base al precedente paragrafo 1, lettera c), come un periodo, equivalente a questo totale, durante il quale detta persona ha risieduto ininterrottamente in Australia.
3. Qualora un periodo di residenza in Australia ed un periodo di contribuzione accreditata in Italia coincidano, i periodi, che si sovrappongono saranno presi in considerazione, ai fini del presente articolo, una sola volta da ciascuna delle Parti contraenti con le seguenti modalità:
a) per una prestazione australiana: come periodo di residenza in
Australia; e
b) per una prestazione italiana: come periodo di contribuzione accreditata in Italia.
4. Il periodo minimo di residenza in Australia durante l'arco della vita lavorativa da prendersi in considerazione ai fini del precedente paragrafo 1 è stabilito come segue:
a) ai fini di una prestazione australiana pagabile ad una persona fuori dell'Australia: 1 anno di residenza, di cui almeno 6 mesi di
residenza continua; e
b) ai fini di una prestazione australiana pagabile ad una persona in Australia: non è richiesto alcun periodo minimo.
5. Il periodo minimo di contribuzione accreditata in Italia, da prendersi in considerazione ai fini del precedente paragrafo 1, è stabilito come segue:
a) per la pensione di vecchiaia: 1 anno;
b) per la pensione anticipata: 1 anno;
c) per la pensione di anzianità: 15 anni;
d) per l'assegno di invalidità: 1 anno;
e) per la pensione di inabilità: 1 anno;
f) per l'assegno privilegiato di invalidità: 1 anno;
g) per la pensione privilegiata di inabilità: 1 anno; e
h) per la pensione ai superstiti: 1 anno.
6. Ai fini dell'ammissione all'assicurazione volontaria prevista dalle leggi di sicurezza sociale italiane, i periodi di contribuzione accreditata in Italia a favore di una persona, saranno totalizzati, ove necessario, con periodi di residenza in Australia durante l'arco della vita lavorativa di tale persona, a condizione che i citati periodi di contribuzione non siano, nel complesso, inferiori ad un anno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1988-06-07;225#art-a-7