Accordo›Parte VI
Art. 24
24 / 24Cessazione .
In vigore dal 25 giu 1988
.
(Cessazione).
1. Fatto salvo quanto disposto al paragrafo 2, il presente Accordo rimarrà in vigore fino alla scadenza di un periodo di 12 mesi che decorrerà dalla data in cui una delle Parti contraenti riceverà, per via diplomatica, notifica dell'intenzione dell'altra Parte
contraente di denunciare l'Accordo.
2. Nel caso in cui il presente Accordo venga denunciato in conformità con il precedente paragrafo 1, continuerà ad avere
efficacia nei confronti di tutte le persone che, in virtù di esso:
a) ricevono delle prestazioni alla data di cessazione dell'efficacia dell'Accordo; o
b) hanno presentato una domanda per ottenere delle prestazioni prima della scadenza del termine previsto in detto paragrafo ed hanno
diritto a ricevere tali prestazioni.
In fede di che, i sottoscritti, muniti di pieni poteri, hanno firmato
il presente Accordo.
Fatto a Roma il ventitre aprile 1986, in duplice esemplare, ciascuno nelle lingue italiana ed inglese, facendo entrambi i testi ugualmente
fede.
Per la Repubblica italiana Per l'Austria
Parte di provvedimento in formato grafico
Visto, il Ministro degli affari esteri
ANDREOTTI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1988-06-07;225#art-a-24