Art. 23 · Entrata in vigore .
AccordoParte VI

Art. 23

23 / 24

Entrata in vigore .

In vigore dal 25 giu 1988
. (Entrata in vigore). 1. Il presente Accordo sarà ratificato da entrambe le Parti contraenti in conformità con le rispettive procedure ed entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui avverrà lo scambio degli strumenti di ratifica. 2. L'Accordo sulla trasferibilità delle pensioni concluso tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Commonwealth d'Australia il 2 novembre 1972 cesserà di avere efficacia dalla data di entrata in vigore del presente Accordo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1988-06-07;225#art-a-23