Accordo›Parte V
Art. 22
22 / 24Revisione dell'Accordo .
In vigore dal 25 giu 1988
.
(Revisione dell'Accordo).
1. Le Parti contraenti possono concordare in qualunque momento di sottoporre a revisione una qualsiasi disposizione del presente Accordo.
2. Le Parti contraenti nominano dei rappresentanti che si riuniscono, come comitato di esperti, una volta all'anno per i primi quattro anni successivi all'entrata in vigore del presente Accordo al fine di esaminare, riferendone alle autorità competenti, il funzionamento e l'efficacia dell'Accordo stesso, tenendo conto dell'esperienza operativa e della pratica acquisite nei rispettivi Stati, nei rapporti reciproci, e nei rapporti tra essi e gli altri Stati con i quali hanno stipulato accordi in materia di sicurezza sociale.
3. Dopo i primi quattro anni dall'entrata in vigore, le Parti contraenti si consulteranno sulle misure necessarie ai fini della revisione del presente Accordo, e del suo funzionamento.
4. Le disposizioni amministrative da adottare ai sensi dell' dovranno stabilire le direttive relative ai compiti e alle modalità di funzionamento del comitato di esperti, di cui al precedente paragrafo 2.
5. In particolare, qualora una Parte contraente adotti norme che modificano, integrano o sostituiscono le norme incluse nell'ambito di applicazione del presente Accordo con riferimento a detta Parte contraente, le Parti contraenti, se una di esse lo richiede, si consulteranno in merito ad ogni questione che possa insorgere in relazione a dette norme, e con riferimento alla prosecuzione dell'applicazione del presente Accordo o a suoi eventuali emendamenti.
Ai fini delle consultazioni previste al precedente punto, le Parti contraenti potranno richiedere al Comitato degli esperti, di cui al precedente paragrafo 2, di riunirsi e di riferire in merito alle questioni che le Parti contraenti all'esame del Comitato stesso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1988-06-07;225#art-a-22