Accordo›Parte V
Art. 20
20 / 24Scambio di informazioni .
In vigore dal 25 giu 1988
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(Scambio di informazioni).
1. Le autorità competenti e le istituzioni delle Parti contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per il finanziamento del presente Accordo o per l'applicazione delle leggi di sicurezza sociale delle Parti contraenti, relativamente a questioni che insorgano nell'ambito del presente Accordo o delle suddette leggi.
2. Le autorità competenti e le istituzioni delle Parti contraenti potranno eventualmente scambiarsi informarsi del genere previsto al precedente paragrafo 1 in relazione a persone che abbiano presentato domanda, o che ricevano una prestazione, e che non siano incluse nell'ambito di applicazione personale di cui all'.
3. Le informazioni ricevute dall'autorità competente o da una istituzione di una Parte contraente, ai sensi dei precedenti paragrafi 1 e 2, avranno lo stesso grado di riservatezza riconosciuto alle informazioni ottenute in base alle leggi di sicurezza sociale di tale autorità (compresi i tribunali e gli organi amministrativi) che si occupano di questioni, ivi comprese la decisione di ricorsi, che potrebbero insorgere in base alle disposizioni del presente Accordo, o alle leggi di sicurezza sociale delle Parti contraenti, e potranno essere utilizzate unicamente per tali scopi.
4. In nessun caso le disposizioni di cui ai precedenti paragrafi 1, 2 e 3 potranno essere interpretate ed applicate nel senso che impongano all'autorità competente o all'istituzione di una Parte contraente l'obbligo di:
a) mettere in atto misure amministrative che costituiscano una deroga alle leggi ovvero alla prassi amministrativa di questa o dell'altra Parte contraente; oppure
b) fornire particolari che non siano ottenibili in base alle leggi o seguendo la normale prassi amministrativa di questa o dell'altra Parte contraente.
5. Salvo che esistano motivi ragionevoli per ritenere il contrario, tutte le informazioni ricevute da una autorità competente o da una istituzione da parte dell'autorità competente o dell'istituzione dell'altra Parte contraente saranno accettate come valide e veritiere.
6. Una Parte contraente non dovrà richiedere alcun compenso all'altra Parte contraente per servizi di natura amministrativa, compresi i servizi da essa resi in base all' all'altra Parte contraente in conformità al presente Accordo, ma l'altra Parte contraente dovrà far fronte a qualsiasi spesa od onere ragionevole che derivi da tali servizi e che debba essere liquidato ad un'altra persona od organizzazione.
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