Accordo›Parte I
Art. 2
2 / 24Ambito di applicazione normativo .
In vigore dal 25 giu 1988
.
(Ambito di applicazione normativo).
1. Le seguenti norme sono incluse nell'ambito di applicazione dell'Accordo:
a) per quanto riguarda l'Australia: la Legge di sicurezza sociale del 1947, come modificata alla data della firma del presente Accordo, ed ogni norma che successivamente modifichi, integri o sostituisca tale legge, nella misura in cui tale legge e tali norme regolano e si riferiscono a materie relative alle seguenti prestazioni:
i) le pensioni di vecchiaia;
ii) le pensioni di invalidità;
iii) le pensioni alle vedove;
iv) le pensioni alle mogli;
v) le pensioni agli orfani di entrambi i genitori;
vi) le pensioni per l'assistenza personale al coniuge inabile;
vii) le pensioni aggiuntive ed i supplementi per i minori a carico; e b) per quanto riguarda l'Italia: le leggi in vigore alla data della firma del presente Accordo ed ogni legge, che successivamente, modifichi, integri o sostituisca tali leggi, e che riguardi l'assicurazione generale obbligatoria dei lavori dipendenti per l'invalidità la vecchia ed i superstiti, le assicurazioni speciali per i lavoratori autonomi e altre categorie di lavoratori; gli assegni familiari, l'assicurazione curazione contro la disoccupazione, ed in particolare le seguenti prestazioni:
i) le pensioni di vecchiaia;
ii) le pensioni di anzianità;
iii) le pensioni anticipate;
iv) gli assegni di invalidità;
v) le pensioni di inabilità;
vi) gli assegni privilegiati di invalidità;
vii) le pensioni privilegiate di inabilità;
viii) l'assegno per l'assistenza personale del pensionato per inabilità;
ix) le pensioni ai superstiti;
x) gli assegni familiari per le persone a carico di pensionati;
xi) l'indennità di disoccupazione.
2. Salvo quanto previsto al paragrafo 1, le norme incluse nell'ambito di applicazione del presente Accordo non comprenderanno le leggi emanate, sia prima che dopo la data della firma del presente Accordo, al fine di dare attuazione ad ogni accordo bilaterale in materia di sicurezza sociale stipulato da una Parte contraente.
3. Le Autorità competenti delle Parti contraenti si notificheranno reciprocamente le norme che modifichino, integrino o sostituiscano le norme incluse nell'ambito di applicazione del presente Accordo, appena dette norme siano state emanate.
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Prourn:nir:stato:legge:1988-06-07;225#art-a-2