Accordo›Parte V
Art. 16
16 / 24Istruttoria delle domande .
In vigore dal 25 giu 1988
.
(Istruttoria delle domande).
1. Per determinare il diritto di una persona ad una prestazione, in virtù del presente Accordo, saranno presi in considerazione:
a) il periodo di residenza in Australia durante l'arco della vita
lavorativa e il periodo di contribuzione accreditata; e
b) tutti gli eventi rilevanti per determinare tale diritto.
I suddetti periodi ed eventi saranno presi in considerazione, ai fini del presente Accordo, nella misura in cui si riferiscono a tale persona e indipendentemente dal fatto che siano stati compiuti o si siano verificati prima o dopo l'entrata in vigore dell'Accordo.
2. La data a partire dalla quale una prestazione dovrà essere corrisposta, in virtù del presente Accordo, sarà determinata in conformità alle leggi di sicurezza sociale della Parte contraente interessata, ma in nessun caso tale data potrà essere anteriore alla data di entrata in vigore dell'Accordo stesso.
3.1. Qualora:
a) una domanda per una prestazione a carico di una Parte contraente sia stata presentata ai sensi del presente Accordo, o altrimenti; e b) vi siano motivi ragionevoli per ritenere che il richiedente possa aver diritto, in virtù del presente Accordo, o altrimenti, anche ad una prestazione a carico dell'altra Parte contraente (definita nel presente articolo "prestazione presunta") che, se pagata, inciderebbe sull'ammontare dovuto per detta prestazione, la domanda potrà essere istruita dalla prima Parte come se la prestazione presunta fosse effettivamente corrisposta al richiedente.
3.2. Qualora una domanda di prestazione venga istruita ed accolta in conformità con il precedente punto 3.1 e si accerti successivamente che l'ammontare della prestazione presunta per quella persona non è stato di fatto corrisposto, quanto non computato nella prestazione dovrà essere reintegrato con effetto retroattivo.
3.3. Il termine "prestazione", in questo paragrafo e nel successivo paragrafo 4, comprende anche prestazioni diverse da quelle indicate all'.
4. Qualora:
a) si possa ritenere che un avente diritto al pagamento di una prestazione dovuta da una Parte contraente possa, altresì, aver diritto al pagamento di una prestazione a carico dell'altra parte contraente, sia in virtù del presente Accordo che altrimenti;
b) la prestazione eventualmente dovuta dall'altra Parte contrente possa incidere sull'ammontare della prestazione dovuta dalla prima
Parte contraente; e
c) l'ammontare che potrebbe essere dovuto, sia in virtù del presente Accordo che altrimenti, dall'altra Parte contraente in relazione a detta prestazione possa ragionevolmente comprendere un saldo per
arretrati della stessa prestazione, e in tal caso
d) l'altra Parte contraente, se richiesta dalla prima Parte contraente, dovrà versare l'ammontare i tali arretrati alla prima
Parte contraente; e
e) la prima Parte contraente potrà dedurre dall'ammontare di tali arretrati la somma da essa corrisposta in eccesso, versando il saldo all'interessato.
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