Accordo›Parte IV
Art. 14
14 / 24Pensione alla moglie e per l'assistenza personale al coniuge inabile .
In vigore dal 25 giu 1988
.
(Pensione alla moglie e per l'assistenza personale al coniuge inabile).
La persona che riceve dall'Australia una pensione alla moglie, o per l'assistenza personale al coniuge inabile, in virtà del fatto che all'altro coniuge è corrisposta in base al presente Accordo una prestazione australiana, sarà considerata ai fini del presente Accordo, e in particolare dell', paragrafo 6, come avente diritto a detta pensione in virtù del presente Accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1988-06-07;225#art-a-14