Art. 2

Art. 2

2 / 4
In vigore dal 31 mag 1988
1. È approvato lo scambio di note tra l'Italia e l'URSS relativamente alle operazioni di verifica dello smantellamento dei missili a raggio intermedio e a raggio più corto presenti sul territorio nazionale, effettuato a Roma il 29 dicembre 1987.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1988-05-20;174#art-2