Art. 66 · Applicazione territoriale
Convenzione

Art. 66

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Applicazione territoriale

In vigore dal 1 mag 1988
. Applicazione territoriale La presente Convenzione troverà applicazione in tutti i territori posti sotto la giurisdizione di un memebro, inclusi i territori di cui un membro sia responsabile per le relazioni internazionali, fatta eccezione per quei territori espressamente esclusi da detto membro con notifica scritta al depositario della presente convenzione al momento della ratifica, accettazione o approvazione della Convenzione stessa, o in data successiva.
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urn:nir:stato:legge:1988-04-29;134#art-c-66