Art. 63 · Depositario
Convenzione

Art. 63

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Depositario

In vigore dal 1 mag 1988
. Depositario Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione della presente Convenzione nonché gli emendamenti alla stessa saranno depositati presso la Banca che opererà quale depositario della presente Convenzione. Il depositario provvederà a trasmettere copie auten- ticata della presente Convenzione agli Stati membri della Banca ed alla Svizzera.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:legge:1988-04-29;134#art-c-63