Art. 56 · Interpretazione ed applicazione della Convenzione
Convenzione

Art. 56

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Interpretazione ed applicazione della Convenzione

In vigore dal 1 mag 1988
. Interpretazione ed applicazione della Convenzione (a) Qualsiasi questione attinente all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni della presente convenzione che dovesse insorgere fra un membro dell'Agenzia e l'Agenzia stessa o fra i membri dell'Agenzia sarà sottoposta al Consiglio di amministrazione per le sue decisioni. Qualsiasi membro che si ritenga particolarmente coinvolto nella questione e che non sia peraltro rappresentato da un proprio cittadino in seno al Consiglio di amministrazione potrà inviare un suo rappresentante ad assistere a quelle riunioni del consiglio di amministrazione in cui la questione è dibattuta. (b) Ogni qualvolta il consiglio di amministrazione deliberi conformemente al paragrafo (a) di cui sopra, qualunque membro potrà richiedere che la questione sia demandata al Consiglio (dei Governatori); la cui decisione sarà inappellabile. Nell'attesa che il consiglio deliberi, l'agenzia potrà, se necessario, agire sulla base della delibera dal Consiglio di amministrazione.
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