Art. 51 · Ritiro
Convenzione

Art. 51

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Ritiro

In vigore dal 1 mag 1988
. Ritiro Qualsiasi membro potrà, allo scadere del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente Convenzione nei confronti di detto membro, ritirarsi dall'Agenzia in qualsiasi momento informandone per iscritto la sede centrale dell'agenzia. L'Agenzia notificherà alla Banca, in qualità di depositaria della presente Convenzione, l'avvenuta ricezione di tale comunicazione. Qualsiasi ritiro diverrà effettivo novanta giorni dopo la data di ricezione della comunicazione da parte dell'Agenzia. Un membro potrà revocare tale notifica fintanto che non sarà divenuta effettiva.
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urn:nir:stato:legge:1988-04-29;134#art-c-51