Art. 5 · Capitale
Convenzione

Art. 5

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Capitale

In vigore dal 1 mag 1988
. Capitale a) Il capitale sociale autorizzato dell'Agenzia ammonterà ad un miliardo di Diritti speciali di Prelievo (Ds.p. 1.000.000.000). Il capitale sociale sarà suddiviso in n. 100.000 azioni del valor nominale ognuna di 10.000 diritti speciali di prelievo, che potranno essere messe a disposizione per la sottoscrizione da parte dei membri. Tutti gli obblighi di pagamento dei Paesi membri relativamente al capitale sociale dovranno essere saldati in base al valore medio del D.s P. espresso in dollari statunitensi per il periodo 1 gennaio 1981-30 giugno 1985, tale valore essendo pari a 1,082 dollari USA per D.s P. b) Il capitale sociale aumenterà con l'emissione di un nuovo membro qualora le azioni un tempo autorizzate risultino insufficienti a fornire i titoli da sottoscrivere da parte di tale membro in conformità con l'. (c) Il Consiglio, a maggioranza qualificata, potrà in qualsiasi momento aumentare il capitale sociale dell'Agenzia.
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