Convenzione
Art. 49
49 / 79Applicazione del presente capitolo
In vigore dal 1 mag 1988
. Applicazione del presente capitolo
Ogni membro adotterà nel proprio territorio le misure necessarie per attuare, in conformità alla propria legislazione, i principi stabiliti dal presente capitolo ed informerà l'Agenzia dagli specifici provvedimenti adottati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1988-04-29;134#art-c-49