Convenzione
Art. 42
42 / 79Voto in seno alla Commissione.
In vigore dal 1 mag 1988
. Voto in seno alla Commissione.
(a) Ogni ammnistratore avrà diritto ad esprimere il numero di voti dei membri i cui voti avevano contribuito alla sua elezione/ I voti spettanti ad ogni amministratore saranno espressi unitariamente.Salvo diversamente disposto dalla presente Convenzione, le delibere del Consiglio di ammnistrazione saranno prese a maggioranza semplice.
(b) Ad ogni riunione del Consiglio di ammnistrazione, il quorum sarà rappresentato da quella maggioranza degli amministratori aventi non meno della metà dei voti complessivi.
(c) Il Consiglio di amministrazione potrà disporre che il suo Presidente, nell'interesse supremo dell'Agenzia, chiede al Consiglio di amministrazioni di deliberare su di una specifica questione senza che sia necessario indice una sua convocazione.
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