Art. 40 · Voto in seno al Consiglio dei Governatori
Convenzione

Art. 40

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Voto in seno al Consiglio dei Governatori

In vigore dal 1 mag 1988
- Voto in seno al Consiglio (dei Governatori) (a) Ogni governatore avrà diritto a votare per il membro che rappresenta. Salvo diversamente disposto dalla convenzione, le delibere del Consiglio verranno adottate a maggioranza semplice. (b) Ad ogni riunione del Consiglio, il quorum sarà rappresentato da quella maggioranza dei Governatori che abbiano non meno dei due terzi dei voti complessivi. (c) Il Consiglio potrà disporre che il Consiglio di amministrazione, nell'interesse supremo dell'Agenzia, possa chiedere al Consiglio di deliberare sua di una specifica questione senza che sia necessario indire una sua convocazione.
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urn:nir:stato:legge:1988-04-29;134#art-c-40