Convenzione
Art. 33
33 / 79Presidente e personale
In vigore dal 1 mag 1988
. Presidente e personale
(a) Il Presidente, sotto il controllo generale del consiglio di amministrazione dirigerà l'ordinaria amministrazione dell'Agenzia.
Sarà responsabile dell'organizzazione, nomina, licenziamento del personale.
(b) Il Presidente dell'Agenzia sarà nominato dal consiglio di ammnistrazione su designazione del suo Presidente. Il Consiglio dei Governatori stabilirà il trattamento ed i termini del contratto di servizio del Presidente.
(c) Nell'assolvimento delle loro funzioni, Presidente e personale dovranno rispondere unicamente all'Agenzia ed a nessun'altra autorità. Ogni membro dell'Agenzia rispetterà il carattere internazionale del proprio mandato e si asterrà dal tentare di influenzare il Presidente e il personale durante lo svolgimento dei loro compiti.
(d) Nel nominare il personale, il Presidente, considerata la assoluta necessità di assicurare il massimo grado di efficienza e di competenza tecnica, avrà cura di reclutare personale la cui rappresentatività geografica sia la più ampia possibile.
(e) Presidente e personale manterranno in ogni circostanza il massimo grado di riservatezza relativamente alle informazioni raccolte nell'espletamento delle attività dell'Agenzia.
Storico versioni
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