Art. 23 · Promozione degli investimenti
Convenzione

Art. 23

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Promozione degli investimenti

In vigore dal 1 mag 1988
. Promozione degli investimenti (a) L'Agenzia effettuerà attività di ricerca, svolgerà azioni di promozine dei flussi di investimento e divulgherà informazioni relative alle possibilità di investimento nei paesi in via di sviluppo al fine di migliorare il clima atto a favorire flussi di investimenti esteri verso quei paesi. L'Agenzia potrà - su richiesta di un membro - fornire consulenza ed assistenza tecnica per migliorare le condizioni di investimento nel territorio di detto paese membro. Nello svolgere queste attività, l'Agenzia: (i) si ispirerà ai principali accordi di investimento fra i paesi membri; (ii) si adopererà per rimuovere quegli ostacoli esistenti sia nei paesi sviluppati che nei paesi membri in via di sviluppo, che impediscono il flusso di investimenti verso i paesi membri in via di sviluppo, e (iii) coordinerà la propria azione a quella delle altre agenzie che si occupano di promozione degli investimenti esteri, ed in particolare la International Finance Corporation (Società finanziaria Internazionale). (b) Inoltre l'Agenzia: (i) incoraggerà la risoluzione amichevole di vertenze fra investitori e paesi ospiti; (ii) si adopererà per concludere accordi con paesi membri in via di sviluppo, specie con potenziali paesi ospiti i quali assicureranno che all'Agenzia, per gli investimenti da essa garantiti, sia riservato un trattamento non meno favorevole di quello accordato dal paese interessato, in un accordo in materia di investimenti, ad una agenzia di garanzia degli investimenti o Stato più favoriti, detti accordi dovranno essere autorizzati dal Consiglio di amministrazione a maggioranza qualificata; (iii) promuoverà e favorirà la conclusione di accordi fra i suoi paesi membri per l'incentivazione e la tutela degli investimenti. (c) L'Agenzia presterà particolare attenzione, nei suoi sforzi promozionali, all'importanza di accrescere il flusso di investimenti tra i paesi in via di sviluppo.
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