Art. 13 · Investitori aventi diritto alla copertura.
Convenzione

Art. 13

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Investitori aventi diritto alla copertura.

In vigore dal 1 mag 1988
. Investitori aventi diritto alla copertura. (a) Qualsiasi persona fisica o giuridica potrà avere diritto alla copertura assicurativa da parte dell'Agenzia purchè: (i) tale persona fisica sia un cittadino di un paese membro che non sia il paese ospite; (ii) tale persona giuridica sia una società per azioni ed abbia la sua sede principale in un paese membro o la maggioranza del suo capitale sia posseduta da uno o più membri o da cittadini di un paese membro purchè in nessuno dei casi citati si tratti del paese ospite; e (iii) tale persona giuridica, sia essa privata o no, operi su base commerciale. (b) Qualora ai fini del paragrafo (a) di cui sopra, l'investitore abbia più nazionalità, la nazionalità di un membro prevarrà su quella di un non membro e la nazionalità del paese ospite prevarrà sulla nazionalità di qualsiasi altro membro. (c) Su richiesta congiunta dell'investitore e del paese ospite, il Consiglio di amministrazione, a maggioranza qualificata, potrà estendere il diritto alla copertura ad una persona fisica che abbia la nazionalità del paese ospite ovvero ad una persona giuridica costituita in società per azioni nel paese ospite o la cui maggioranza di capitale sia posseduta da cittadini del paese ospite purchè i beni investiti non provengano da paese ospite.
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