Art. 10 · Rimborsi.
Convenzione

Art. 10

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Rimborsi.

In vigore dal 1 mag 1988
. Rimborsi. a) L'Agenzia dovrà, non appena praticabile, rimborsare ai Paesi membri, le somme pagate a seguito di chiamata sul capitale sottoscritto, se e nella misura in cui: (i) la chiamata essendo stata effettuata al fine di soddisfare una richiesta di indennizzo nei confronti di un contratto di garanzia o di riassicurazione, l'Agenzia abbia successivamente ricuperato in tutto o in parte la somma da essa versata in una valuta convertibile; oppure (ii) la chiamata essendo stata avanzata a seguito di una mancato pagamento da parte di un membro che successivamente abbia sanato interamente o in parte detta mancanza; oppure (iii) Il Consiglio, a maggioranza qualificata, decida che la situazione finanziaria dell'Agenzia consente il rimborso di parte o di tutte le somme attingendo ai redditi nell'Agenzia. b) Ogni rimborso effettuato in base al presente articolo a favore di un membro, dovrà essere fatto in valuta convertibile, in proporzione ai pagamenti effettuati da quel Paese membro fino al totale dell'ammontare versato, in osservanza a chiamate fatte prima del rimborso stesso. c) L'equivalente delle somme rimborsate ad un membro in base al presente Articolo faranno parte delle obbligazioni di capitale soggette a chiamata di questo stesso membro, conformemente all' (ii).
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