Capo VIII
Art. 30
30 / 31In vigore dal 14 mar 1988
1. Per le finalità di cui al decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, compreso lo svolgimento di attività utili, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 75 miliardi per l'anno 1988. Anche per tale esercizio resta ferma la facoltà del comune di Palermo di procedere all'assunzione di non più di 200 unità di lavoratori, di quelle previste all', comma 17, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, per sopperire, in via transatoria ed urgente, alle necessità derivanti dall'esigenza di assicurare l'esercizio delle funzioni di direzione tecnico- amministrativa e di controllo degli interventi previsti dall' del decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96. A tal fine si applica la disposizione di cui all', comma 2, ultima parte, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452.
2. Con le medesime modalità previste dal comma 1 è concesso al comune di Reggio Calabria un contributo straordinario di 20 miliardi per l'anno 1988 per opere urgenti di riassetto urbano e del territorio. All'onere derivante dal presente comma si fa fronte con riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall' della legge 1 marzo 1986, n. 64.
3. Per la prosecuzione dell'intervento statale avviato con decreto- legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1984, n. 618, è autorizzata per l'anno 1988 l'ulteriore spesa di lire 90 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per essere ripartita con le modalità di cui all', comma 1, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452.
Storico versioni
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