Art. 11
Capo II

Art. 11

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In vigore dal 1 giu 1989
1. L'articolo 129, primo comma, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, va interpretato nel senso che la prescrizione ivi prevista si applica anche alle rate di pensione comunque non poste in pagamento.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 17-25 maggio 1989, n. 283 (in G.U. 1a s.s. 31/5/1989, n. 22) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1988-03-11;67#art-11